PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «la raccolta» fino a: «o conservati» sono soppresse;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali».

      2. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della

 

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legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, e successive modificazioni, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

      1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome».

Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa»;

          b) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

      «Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.
      Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o

 

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controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione».

Art. 5.

      1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio».

Art. 6.

      1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

Art. 7.

      1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona in questione comprenda territori di due regioni tra loro confinanti».

Art. 8.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Quando in un prodotto è utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di

 

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tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e la medesima dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».

Art. 9.

      1. All'articolo 18, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11, terzo comma».

Art. 10.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      2. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 74-sexies - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati

 

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da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
      2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.
      3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
      4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.
      5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
      6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4
 

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e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

      2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
      3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
      4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.
      5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

      «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;

          b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:

      «Art. 191-bis - (Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta

 

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in corso al 1o gennaio 2009. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 e al 1o gennaio 2009».

Art. 11.

      1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

      «41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

      2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

      «21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;

 

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          c) al numero 70), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

      3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.

Art. 12.

      l. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per gli anni 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.